Art. 1.
(Agenzia per la valorizzazione dell'antico percorso della «Via Francigena»).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Agenzia per la valorizzazione dell'antico percorso della Via Francigena Spa», di seguito detta «Agenzia», con sede in Roma, avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico dell'area territoriale attraversata dall'antico percorso della «Via Francigena» e dalle antiche «Vie del Cammino». L'Agenzia cura la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di specifiche iniziative finalizzate al finanziamento di progetti per il recupero, la valorizzazione, la manutenzione e la promozione del patrimonio storico-culturale e ambientale, nonché di iniziative e progetti volti alla riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche mediante opportune azioni di promozione turistica dell'area attraversata dalla «Via Francigena» e dalle antiche «Vie del Cammino». L'Agenzia opera nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali e delle competenze delle amministrazioni preposte al vincolo, ove esistente. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della società sono esenti da imposte e tasse.
      2. Il capitale sociale iniziale dell'Agenzia non può essere inferiore a 8 milioni di euro ed è sottoscritto per la metà dal Ministero per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, regioni, province, enti locali e comunità montane e soggetti privati.

 

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      3. La Cassa depositi e prestiti Spa, su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina limiti e condizioni, può sottoscrivere una quota non superiore al 25 per cento del capitale sociale dell'Agenzia.
      4. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da nove membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Due dei componenti del consiglio di amministrazione sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta delle regioni interessate, due sono designati dagli enti territoriali interessati, tre dai soggetti privati ed enti ecclesiastici o di ricerca che sottoscrivono il capitale sociale. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      5. Il collegio sindacale dell'Agenzia è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. L'Agenzia è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla vigente normativa sulle società per azioni.
      7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.